Associazione culturale senza scopo di lucro
“Il filo del quartiere”
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
COSTITUZIONE – SCOPO – DURATA
Art. 1.
E’ costituita, ai sensi dell’art. 12 e sg. cod. civ., l’Associazione “ Il filo del quartiere”, di seguito detta anche “Associazione”, la quale si richiama e si uniforma alle disposizioni delle leggi nazionali e regionali in materia. L’Associazione si configura quale ente del terzo settore ed in particolare come associazione di promozione sociale ed abbina tale qualifica e l’acronimo “APS” alla propria denominazione, conformandosi alle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 11//2017, Codice del Terzo settore.
L’Associazione ha sede a Roma, in via F. S. Nitti nr. 61.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie in Italia e all’estero.
Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.
L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all’elettività e alla gratuità delle cariche associative.
Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla Associazione.
Art. 2
L’Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi. Ai sensi della L.R. 22/99 opera, per i cittadini di ogni età, nei campi dell’educazione culturale, ambientale, artistica e civica e favorisce lo sviluppo del tessuto sociale attraverso la collaborazione con le altre associazioni presenti nel territorio, il dialogo con gli enti locali e con gli organismi della pubblica amministrazione.
L’Associazione persegue queste finalità attraverso:
- la valorizzazione del tessuto sociale con la programmazione e l’organizzazione di iniziative culturali, educative, ambientali e ricreative aperte al contributo e alla partecipazione dei residenti nel territorio (quartiere, municipio e comune);
- la raccolta, l’elaborazione delle proposte e delle esigenze che provengono dai cittadini e il loro eventuale inoltro agli organismi che governano la collettività;
- la promozione della cittadinanza con lo sviluppo di attività mirate alla tutela dei diritti, in particolare dei soggetti svantaggiati e discriminati;
- l’assistenza, la formazione e l’informazione dei cittadini nei rapporti con le PP.AA., con il mondo del lavoro e con la scuola e la diffusione e la condivisione delle iniziative promosse nel territorio a beneficio della cittadinanza che siano affini per scopo e indirizzo alle finalità associative;
- l’adozione di spazi pubblici che saranno destinati alla collettività come stimolo alla coesione sociale, alla promozione di attività sportive e ludiche.
In ambito di rapporti con il settore scolastico che verranno regolati con una Convenzione:
- favorisce lo scambio di informazioni tra i genitori associati, la comunicazione tra i rappresentanti di classe, le relazioni con i Docenti e con la Dirigenza;
- organizza iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi, etc.) su temi relativi a scuola e famiglia e su problemi generali e particolari dei bambini, con specifico riferimento a quelli emersi nei Consigli di Classe;
- organizza iniziative di aggregazione per i genitori;
- promuove la partecipazione dei genitori nella vita della scuola formulando proposte ai docenti, al Consiglio d’Istituto ed al Dirigente Scolastico, in merito al Piano Offerta Formativa (finalità Educative ed organizzazione scolastica); iniziative extrascolastiche, iniziative di formazione per i genitori ed ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio;
- analizza problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, spazi, trasporti, etc.) facendosi portavoce dei genitori che segnalino all’Associazione problemi particolari e formulando eventuali proposte da sottoporre;
- realizza iniziative per mettere a disposizione della scuola, tempo, energie ed idee dei genitori degli alunni;
- realizza ogni altra attività ed iniziativa coerente con gli scopi statutari.
L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e con altri enti e organismi privati aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
- per perseguire tali scopi, l’Associazione:
– si avvarrà di collaboratori volontari e personale specializzato;
– potrà organizzare e gestire, attraverso il personale suddetto laboratori integrati e non, di vario genere, in accordo con le finalità statutarie;
– potrà anche stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, organismi europei ed internazionali nonché altre associazioni;
– in via del tutto subordinata e connessa all’ attività istituzionale sopra descritta ed esclusivamente allo scopo di finanziarla, potrà occasionalmente intraprendere attività commerciali;
– potrà inoltre richiedere ed accettare contributi, per il miglior raggiungimento delle sue finalità, sia da parte di Enti pubblici che privati;
Art. 3
L’Associazione ha durata illimitata.
SOCI
Art. 4
All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi dell’Associazione formulati con il presente Statuto.
Sono soci dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione della stessa e gli altri soggetti che, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo a farne parte.
Art. 5
L’appartenenza all’Associazione si perde per decesso, estinzione, dimissioni, morosità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo e comporta la decadenza dalla qualità di socio.
L’appartenenza si perde, altresì, qualora il socio non accetti più lo scopo statutario ovvero non operi in conformità ad esso. In questi casi, il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all’interessato con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito della comunicazione ed il socio potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. Qualora richiesto dall’interessato, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
I soci che, comunque, cessano dall’appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 6
I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare e alle scadenze fissate dall’Assemblea.
L’Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività che gli associati prestano in forma volontaria, libera e gratuita; pertanto i soci sono tenuti a svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.
Ai soci possono esser rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ORGANI
Art. 7
Gli Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente.
Tutte le cariche associative sono gratuite e elettive nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.
ASSEMBLEA
Art. 8
L’Assemblea è composta da tutti i soci.
L’Assemblea deve esser convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.
Le convocazioni dell’Assemblea devono esser effettuate mediante avviso spedito con lettera postale, email o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve esser convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
– deliberare sul bilancio consuntivo;
– esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
– deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti;
– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
– deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del socio interessato, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
– stabilire l’ammontare della quota associativa annuale e il termine del relativo pagamento.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
– deliberare sulle modifiche allo Statuto;
– deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe.
Art. 9
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina per l’occasione chi la presiede.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Art. 10
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci; quelle concernenti lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea, sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 11
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci.
Esso è composto da tre a cinque membri scelti tra i soci.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con i nominativi che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
La nomina del Presidente e del Vice Presidente ed ogni variazione della composizione del Consiglio Direttivo debbono risultare dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo relativamente all’attività svolta per la carica ricoperta, salvo il rimborso delle spese come previsto dal precedente art. 6.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera postale, email o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine, quando il Presidente lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l’anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea.
L’avviso deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, ovvero in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 13
Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
– eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente;
– nominare il Segretario ed il Tesoriere;
– amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
– predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;
– indire convegni, incontri di studio, seminari ed altro;
– deliberare in merito ad ogni atto relativo all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
– deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
– decidere sull’ammissione e l’esclusione o la decadenza dei soci;
– deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci;
– proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione o che abbiano particolari competenze.
PRESIDENTE
Art.14
Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con l’esterno; presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente,le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vice Presidente.
Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata del Tesoriere o di altro consigliere.
In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
VICE PRESIDENTE
Art. 15
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.
SEGRETARIO
Art. 16
Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario provvede all’invio delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri verbali e di tutta la documentazione relativa all’Associazione.
TESORIERE
Art. 17
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta della contabilità e, laddove lo richieda il Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali e degli altri incassi e può provvedere all’esecuzione di pagamenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la sua firma abbinata a quella del Presidente.
L’incarico di Segretario e Tesoriere può essere assolto dal medesimo socio.
RETRIBUZIONI
Art. 18
L’Associazione per il perseguimento delle sue finalità, potrà avvalersi di prestazioni professionali retribuite dei propri soci nelle forme che si riterranno necessarie, nonché di collaborazioni e/o consulenze professionali esterne retribuite.
ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE – RISORSE ECONOMICHE – PATRIMONIO
Art. 19
Le spese occorrenti per il funzionamento dell’associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
- a) le quote ordinarie dei Soci, se previste;
- b) le entrate derivanti da oblazioni o da liberalità una tantum dei Soci o di terzi;
- c) le erogazioni conseguenti a stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, o da altri enti pubblici e/o privati;
- d) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce, se prevista, la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione e la quota annuale d’iscrizione.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriori rispetto al versamento all’atto dell’adesione e al versamento delle quote annuali di iscrizione, se previsti.
RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Art. 20
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, unitamente alla relazione sulla gestione a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data dell’Assemblea ordinaria annuale convocata per l’approvazione.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto consuntivo non possono essere distribuiti ai Soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge. E’ altresì vietato distribuire fondi o riserve formati con avanzi di precedenti esercizi. E’ nullo ogni patto contrario.
Gli eventuali avanzi saranno pertanto interamente destinati al finanziamento delle iniziative di vario genere intraprese dall’associazione nell’ambito delle finalità istituzionali.
SCIOGLIMENTO
Art. 21
Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, in conformità a quanto stabilito dall’art. 10.
L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
In caso di scioglimento, cessazione ed estinzione, tutte le risorse economiche che residuano dopo esaurite le operazioni di liquidazione, non potranno esser divise tra i soci ma saranno devolute a fini di utilità sociale, ai sensi e per gli effetti della lettera l) dell’art. 3 comma 1 della Legge 383/2000.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 22
La quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea non è trasmissibile, né frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prender parte alle attività dell’Associazione; non sono elettori e non possono esser eletti alle cariche sociali.
Art. 23
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, di quelle in materia di associazioni senza fine di lucro ed in particolare della legge n. 383/2000 recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale e delle corrispondenti leggi regionali.
Il Presidente
CLAUDIA GALLARINO
Il Vice Presidente
CLAUDIA DE ANGELIS
Il Segretario e Tesoriere
SABRINA PETRUCCI
Roma, lì 21 novembre 2017